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STATUTO

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE
1. E’ costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 266/91 e successive modificazioni, l’Associazione denominata “NAPOLI RADIO CLUB”.
2. Il NAPOLI RADIO CLUB organizza e tutela l’attività di sperimentazione dei Radio Amatori, Radio Ascoltatori e Amatori della Radio operanti nell’ambito delle comunicazioni radio.

ART. 2 – SEDE LEGALE
1. La sede legale e sociale dell’Associazione è stabilita presso il domicilio del Presidente Pro-Tempore e può essere agevolmente spostata con delibera del Comitato Esecutivo ratificata dall’Assemblea Ordinaria, senza che questo comporti variazione al presente Statuto.
2. L’Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

ART. 3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e la sua attività non è soggetta ad alcun vincolo politico o confessionale;
2. Scopi dell’Associazione sono:
a) promuovere le attività di sperimentazione e sostenere tutte le attività di assistenza alle comunicazioni Radio, anche congiunte, svolte dai propri aderenti, siano essi Radioamatori, CB, SWL, o semplici appassionati della Radio in senso esteso;
b) promuovere e sostenere tutte le attività di collaborazione nell’ambito delle radiocomunicazioni e sperimentazione radio, anche attraverso organismi da essa promossi e/o controllati;
c) costituire, in caso di emergenza e nel rispetto della Legge 266/1991, collegamento con le Pubbliche Amministrazioni con finalità di solidarietà e volontariato prestati in modo personale spontaneo e gratuito provvedendo ad assicurare i propri associati che prestano tali attività, secondo le modalità previste dall’art. 4 della Legge 266/1991;
d) promuovere l’unità di intenti e di collaborazione con le altre organizzazioni di categoria;
e) promuovere collaborazioni con le autorità ai fini del rafforzamento e miglioramento del servizio tecnico, della promozione dell’educazione all’uso della radio e dell’immagine della categoria;
f) promuovere e realizzare iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica e aggiornamento tecnico dei propri aderenti e di altri soggetti che operano nello stesso ambito;
g) costituire rappresentanza dei propri aderenti nei confronti delle autorità di governo preposte e/o verso altri Enti, Istituzioni o Associazioni che eroghino, in forme organizzate e ispettive, servizi per gli aderenti attraverso la stipula di convenzioni, accordi o protocolli d’intesa e la cura della loro applicazione;
h) istituire apposite strutture interne, attivate con specifici regolamenti proposti dall’Esecutivo e approvati dall’Assemblea Generale, al fine di gestire i servizi associativi;
i) fornire informazione agli aderenti anche attraverso l’attività editoriale;
3. Per la comunicazione e l’informazione agli aderenti, il NAPOLI RADIO CLUB utilizza un proprio sito web e/o stipula apposita convenzione con testate indipendenti, anche telematiche.
4. Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati il NAPOLI RADIO CLUB potrà avvalersi, previo nulla osta del Consiglio Direttivo, dell’opera non retribuita di professionisti esterni; potrà altresì ricercare sponsorizzazioni per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

ART. 4 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 5 – PRINCIPI DELL’ORGANIZZAZIONE
L’ordinamento del NAPOLI RADIO CLUB è ispirato ai seguenti principi:
a) L’iscrizione è volontaria e gratuita.
b) La quota sociale annua, se deliberata, è stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
c) Ogni aderente partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delega, alle attività associative.
d) Tutte le cariche, elettive o di nomina, sono gratuite, nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto.
e) In ogni organismo associativo è garantita a tutti gli aderenti la più ampia libertà di espressione e il diritto di sostenere qualsiasi opinione all’interno dell’Associazione, nel rispetto dei principi democratici.
f) I membri degli organi del NAPOLI RADIO CLUB eletti, nominati o designati alle rispettive cariche, hanno il dovere morale di valutare se la propria partecipazione ad attività di altre associazioni, che operano negli stessi ambiti di cui agli scopi statutari del NAPOLI RADIO CLUB (art. 3), non sia in contrasto con le norme statutarie e, in tal caso, rappresentare immediatamente la situazione all’esecutivo.
g) L’associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.


ART. 6 – MEZZI ECONOMICI
Il NAPOLI RADIO CLUB svolge la propria attività attraverso le seguenti entrate:
a) dalle quote sociali e contributi volontari degli associati;
b) dai contributi, eredità, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone fisiche e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;
g) rimborsi derivanti da attività in convenzione;
h) dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
i) da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale;
j) da rendite patrimoniali;
k) da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

ART. 7 – I SOCI
1. Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividano gli scopi dell’associazione e che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le aspirazioni fondamentali che animano l’associazione.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, anche in via Telematica, contenente le proprie complete generalità, professione, residenza ed espressa volontà di far parte dell’associazione.
4. All’atto dell’iscrizione è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione dalla quale emerga che il socio non si trovi nella condizione di condannato, imputato o indagato per reati dolosi inerenti a una qualsiasi delle attività previste dal presente Statuto.
5. In base alle disposizioni di legge 675/97 e successive modificazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
6. All’atto dell’ammissione il socio s’impegna al versamento della quota sociale annuale, eventualmente deliberata dall’Assemblea ordinaria, e al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
7. La quota sociale è intrasmissibile.
8. I soci si dividono in:
a) I soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta a iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale se deliberata.
b) I soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale se deliberata.
c) I soci onorari: sono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per la notorietà e la positiva immagine che, con la loro presenza, possono recare all’associazione. I Soci onorari hanno diritto a partecipare alle assemblee e alle adunanze dell’esecutivo con diritto di parola e di voto, non possono ricoprire altre cariche, non corrispondono la quota sociale ma possono versare quote volontarie o fare donazioni.
9. Il numero dei soci ordinari è illimitato.
10. Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione, per il raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
11. L’associazione può in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 8 – DIRITTI DEI SOCI
1. I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell’associazione.
4. Tutti i soci in regola con la quota sociale hanno diritto di voto.
5. Tutti i soci in regola con la quota sociale hanno diritto a partecipare alle Assemblee, presentare proposte, reclami o mozioni di sfiducia nei riguardi del Presidente o uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – DOVERI DEI SOCI
1. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
2. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
3. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.


ART. 10 – RECESSO /ESCLUSIONE/ DECESSO/INDEGNITA’ DEL SOCIO
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
1. per recesso; il recesso del socio deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
2. per esclusione; l’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta del Collegio Arbitrale. Essa deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione, previa contestazione dei fatti, da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate. Sono motivo di esclusione i seguenti comportamenti:
a) mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto oppure delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) mancato adempimento, senza giustificato motivo, degli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
c) danneggiamento, in qualunque modo, dell’associazione con il proprio comportamento;
d) perdita dei requisiti per l’appartenenza;
3) per decesso;
4) per indegnità; l’indegnità del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a fronte di gravissimi comportamenti e/o omissioni che offendano le istituzioni, le Leggi dello Stato e la morale pubblica. Essa ha effetto immediato.
I Soci che cessano di appartenere all’associazione per qualsiasi motivo, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Organi Centrali del NAPOLI RADIO CLUB sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo

ART. 12 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data è l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con qualunque altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.
2. Qualora sia richiesto di inserire nell’Ordine del Giorno altri punti aventi carattere di urgenza, il Presidente potrà aggiungerli anche dopo l’invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente.
3. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
4. L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore. Ogni socio può presentare un massimo di due (2) deleghe.
5. L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
6. Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
7. I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dal precedente Art. 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di 5 (cinque) soci. Per la prima volta la loro nomina viene effettuata nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando il primo dei non eletti alle ultime elezioni o, in mancanza di questi, per cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
2. In caso di assenza ingiustificata, da parte di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, per più di tre volte consecutive i rimanenti componenti procedono alla sua sostituzione per come esplicitato al precedente punto 1.
3. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull’ammissione dei soci;
e) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) conferisce e revoca procedure.
4. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed un vice-presidente. Il presidente ed il vice-presidente non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.
6. La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.
7. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o d’impedimento permanente o sfiducia di un membro deliberata dall’assemblea, i rimanenti componenti del Comitato Esecutivo procedono alla sua sostituzione con uno dei membri supplenti che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Esaurite le sostituzioni si procede a indire nuove elezioni.

ART. 14 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giuridica dell’Associazione.
2. Esso resta in carica per tutta la durata del mandato salvo sfiducia Assembleare.
3. Esso svolge le seguenti funzioni:
a) è garante delle delibere dell’Assemblea;
b) convoca e presiede L’Assemblea. In tale sede, in caso d’impedimento, è sostituito dal Vicepresidente o da un consigliere del Consiglio Direttivo;
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce pienamente il Presidente in caso d’impedimento e resta in carica come previsto per il Presidente.

ART. 16 – SEGRETARIO GENERALE-TESORIERE
Il Segretario Generale-Tesoriere è l’interprete e l’esecutore ultimo della linea politica dell’Associazione. Attua le varie decisioni elaborate in Comitato Esecutivo secondo gli indirizzi programmatici e applicativi dell’Assemblea. Esso resta in carica come previsto per il Presidente.

ART. 17 – FORMAZIONE DEL BILANCIO
1. L’Associazione deve redigere e aggiornare il Bilancio d’esercizio – rendiconto economico e finanziario – e registrarvi ogni tipo di entrata. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per tre anni una documentazione scritta.
2. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il mese di aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il Bilancio dell’anno precedente, la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.
4. Il Consiglio Direttivo predispone gli schemi di Bilancio e l’Assemblea Ordinaria li approva entro i termini di legge.
5. Il Bilancio deve essere depositato nella sede dell’associazione 15 (quindici) giorni prima dalla convocazione dell’assemblea e pubblicati sul sito Web dell’associazione affinché i soci ne vengano informati e possano prenderne visione.
6. All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

ART. 18. IL COLLEGIO ARBITRALE
1. Il Collegio Arbitrale è chiamato a esaminare ed a giudicare, in unico grado, tutti i comportamenti ritenuti contrari al presente Statuto, o comunque contrari agli interessi e alla politica dell’Associazione, eventualmente commessi dagli iscritti.
2. È costituito da tre membri effettivi:
• uno nominato per ciascuna delle parti in causa;
• uno nominato dal Presidente dell’Associazione;
• uno scelto da parte di una persona al di sopra delle parti.
Se scelti fra gli aderenti all’Associazione i membri dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Aver compiuto il 50° anno di età;
b) Essere in possesso d’irreprensibile moralità comprovata nell’esercizio dell’attività professionale e associativa;
c) Non aver riportato alcuna condanna e non essere imputato in giudizio per fatti inerenti all’attività specifica dell’associazione;
3. Per l’istruttoria, il Collegio Arbitrale ha ampia autonomia, anche sotto il profilo della procedura, nel limite dell’osservanza del contraddittorio e della garanzia della difesa delle parti.
4. L’arbitrato avrà natura irrituale e si svolgerà presso la Sede dell’Associazione.
5. Il Collegio Arbitrale avvierà la procedura arbitrale senza ritardo non appena il Collegio sarà formato. Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente dell’Associazione su istanza della parte interessata, nel termine di giorni 10 dalla richiesta scritta in tal senso. Il lodo arbitrale sarà depositato presso la Sede dell’Associazione entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio della procedura arbitrale; esso verrà comunicato alle parti entro i 10 (dieci) giorni successivi.
6. I provvedimenti disciplinari che il Collegio Arbitrale potrà pronunziare, e che il Consiglio Direttivo sarà vincolato ad assumere nei confronti dell’associato, sono i seguenti:
a) la censura di una o ambedue le parti;
b) la sospensione per un massimo di 6 (sei) mesi;
c) l’esclusione di cui all’art. 10 del presente Statuto;

7. Qualora il Collegio Arbitrale renda un lodo in materie diverse da quella disciplinare, la parte interessata potrà darvi esecuzione nelle forme di legge.

ART. 19 – ISCRIZIONI ED ELENCHI DEGLI ADERENTI.
1. L’iscrizione al NAPOLI RADIO CLUB può essere effettuata direttamente presso la sede dell’associazione o, se prevista, per via telematica.
2. Ogni nuovo aderente, anche in caso d’iscrizione telematica, verrà reso edotto di essere inserito in apposito elenco, pubblico e consultabile e, pertanto, la sottoscrizione della domanda di adesione, della dichiarazione notoria e della liberatoria prevista per legge, costituisce specifica adesione in luogo della firma in calce.

ART. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Tutti gli aderenti al NAPOLI RADIO CLUB hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli Organi dallo stesso previsti.
2. Tutti gli aderenti assumono l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni adottate dal NAPOLI RADIO CLUB e dai suoi organi. Ogni azione comunque tendente all’elusione dell’obbligo di cui al presente Art. determina sanzioni disciplinari sino all’espulsione.
3. Per ogni eventuale controversia interna è competente il Comitato Esecutivo o il Collegio Arbitrale se richiesto dalle parti.

21. ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua registrazione.

22. NORME TRANSITORIE E FINALI
1. In via transitoria i promotori assumono le cariche previste dal presente Statuto.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla gerarchia delle norme in materia, al Codice Civile e alle Leggi dello Stato.

Pomigliano d’Arco lì 04 Novembre 2022